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Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "HF CORSE"
ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA - A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del C. C. è costituita l'Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica "HF Corse" con sede sociale in Montignoso (MS), Via Vietina n. 10. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ART. 2: PRINCIPI E SCOPI GENERALI - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, unitario, libero, apolitico, aconfessionale senza alcuna distinzione di censo, di sesso, religiosa ed etnica. Ha amministrazione indipendente. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha, quindi, per scopo principale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive, culturali, ricreative del tempo libero e turistiche. In particolare promuove l'attività rallystica e automobilistica in ogni suo campo, l'attività in pista, gare di regolarità, l'organizzazione di raduni e manifestazioni a carattere motoristico quali raduni di auto sportive monomarca o miste e di ogni altra attività sportiva in genere. L'Associazione può inoltre: 1) - gestire attività commerciali, stabilimenti balneari, parchi, campeggi, piscine ed impianti sportivi, case di riposo e biblioteche; 2) - promuovere dibattiti culturali ed incontri di vario tipo; 3) - organizzare sagre gastronomiche, manifestazioni, convegni, congressi, convention, conferenze, meeting per associazioni, enti pubblici e privati, aziende, imprenditori, singoli, curando sia la parte relativa alla fase congressuale sia quella relativa all'accoglienza, al ricevimento ed alla ricreazione degli ospiti; 4) - promuovere ed organizzare il turismo sociale; 5) - eseguire attività ausiliarie al commercio; 6) - svolgere manutenzione di aree verdi, piante, alberi, giardini e parchi, per conto di soggetti pubblici e privati, anche in appalto; inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria (esclusa l'attività bancaria e/o assicurativa, nonché le attività di intermediazione professionale di valori mobiliari) necessari od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. L'Associazione si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. L'Associazione potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dello Stato, dalla Regione, e dagli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, l'Associazione potrà: 1) - consociarsi ad altre Associazioni ed esercitare la propria attività senza limitazioni territoriali; 2) - assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in Cooperative, Società e Imprese che svolgono attività integrative o similari e, in ogni modo, accessorie all'attività sociale; 3) - aderire e partecipare ad Enti, Organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento dell'Associazione e i cui scopi siano affini o complementari a quelli dell'Associazione; 4) - accettare eventuali donazioni e atti di liberalità che permettano meglio di raggiungere gli scopi sociali; 5) - concorrere ad aste, concorsi, licitazioni private, gare, appalti e trattative; 6) - raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti dai soci, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento; 7) - acquistare o assumere attrezzature in affitto, materiali, apparecchi, macchine ed ogni altra cosa ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate. Per le attività commerciali connesse e collaterali (quindi anche le sponsorizzazioni o pubblicità) alle attività istituzionali, l'Associazione può aprire partita IVA, con eventuale opzione alla legge 398/91. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie quali bar, mensa, ecc, o utilizzare quelle esistenti sul territorio. A tal fine può compiere operazioni economico e finanziarie rispettando i parametri della Legge Regionale n. 42 del 09/12/2002, Art. 7 (Risorse economiche). 1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da: a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative. Ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero. L'associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
ART. 3: CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE - E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità di tutti i soci. Non ha finalità di lucro, intesa come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti; con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione di fruizione dei familiari e dei soci. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.
ART. 4: PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite: a) - dalla quota di iscrizione e dai contributi degli associati; b) - dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) - da contributi di soggetti pubblici e privati; e) - da donazioni, lasciti di Enti pubblici o privati; f) - da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall'Associazione anche di natura commerciale; g) - dai versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle attività sociali. Gli utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuite anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
ART. 5: SOCI DIRITTI/DOVERI - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Sono Soci tutti coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa non può essere trasferita o trasmessa a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non può essere rivalutata. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché: a) - abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea; b) - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; c) - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiore ad un anno; d) - che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età. La carica di socio si rinnova tacitamente al termine dell'anno sociale, salvo dimissioni dello stesso o nei casi di seguito citati di perdita della qualifica di socio. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte. La qualifica di socio si perde: a) - per morosità, derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale; b) - non ottemperanza alle disposizioni statutarie o regolamentari; c) - quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) - per comportamento scorretto; e) - per espulsione. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi è il Consiglio Direttivo che si riunisce anche come organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso di 2/3 dei componenti, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Può decidere: a) - ammonimento scritto; b) - sospensione; c) - espulsione. Contro l'espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. Gli importi della quota di iscrizione e della quota contributiva dovuta dagli associati vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche il tempo e le modalità di pagamento.
ART. 6: GLI ORGANI - Gli organi dell'Associazione che ne garantiscono il buon andamento sono: - L'Assemblea dei soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente.
ART. 7: ASSEMBLEA - L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto singolo ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del C. C. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente: a) - una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo; b) - quando il presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente: a) - ogni qualvolta lo richieda il Consiglio; b) - per gravi circostanze; c) - ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. E' fatto obbligo ai soci parteciparvi in quanto momento rappresentativo della vita associativa dell'Associazione. La convocazione per le assemblee ordinarie è effettuata almeno 15 giorni prima mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno in discussione o con affissione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima presso la bacheca della sede sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ad un'ora di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti (metà + uno). L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. L'Assemblea nomina un Segretario e se necessario, due scrutatori; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il Segretario nella sede sociale. Il rendiconto economico-finanziario resta inoltre affisso alla bacheca per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea: a) - approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale; b) - il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche di eventuali interventi straordinari; c) - decidere sulle affiliazioni o adesioni; d) - eleggere o revocare gli organi statutari; e) - apportare le modifiche allo statuto ed agli eventuali regolamenti interni. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea per il rinnovo degli Organi: a) - stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di nove e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti, se previsto per legge) sulla base dell'entità numerica del corpo sociale; b) - elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto; c) - approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze: Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la libera partecipazione di tutti i soci, è ammessa la facoltà di delega: Ogni socio può rappresentare non più di tre deleganti oltre a se stesso. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti il risultato delle elezioni e convoca entro 15 giorni il consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
ART. 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, uno o più Vicepresidenti, ed il Segretario Amministrativo. Viene liberamente e democraticamente eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati senza esclusione alcuna, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio rimane in carica, di norma, quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive nel Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'amministrazione e pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma quattro volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto per legge). In entrambi i casi il Consiglio deve essere convocato non oltre i 15 giorni dalla data di richiesta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente: Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo: a) - definisce il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione; b) - procede al pagamento ed alla riscossione di debiti e crediti; c) - formula i programmi delle attività sociali, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione; d) - attua le deliberazione dell'Assemblea; e) - definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea; f) - delibera l'ammissione dei nuovi soci; g) - stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di pagamento; h) - decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare; i) - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.); l) - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
ART. 9: IL PRESIDENTE - Il Presidente è il legale rappresentante e i poteri di firma dell'Associazione: Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno . Convoca e presiede l'Assemblea dei soci fissandone l'ordine del giorno. Sovrintende l'attività dell'Associazione. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
ART. 10: ALTRE CARICHE SOCIALI - Il Vicepresidente coadiuva e/o sostituisce in tutti gli incarichi in casi di assenza o di impedimento del Presidente, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.
ART. 11: DIMISSIONI - I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante delle variazioni avvenute.
ART. 12: GRATUITA' DEGLI INCARICHI - I componenti il Consiglio Direttivo, degli Organi delle sezioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite. Eventuali rimborso spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio della Associazione Sportiva.
ART. 13: ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo.
ART. 14: PATRIMONIO E BILANCIO - Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da: - proventi da tesseramento; - eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative; - eventuali contributi politici; - proventi delle manifestazioni e delle gestioni della Associazione Sportiva; -donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio; - beni mobili e immobili di proprietà.
Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.
ART. 15: IL RENDICONTO - Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
ART. 16: OPERAZIONI AMMINISTRATIVE - Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella del Vicepresidente o del Segretario. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.
ART. 17: CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Massa. ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale.
ART. 18: MODIFICHE STATUTO - Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria; sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalle maggioranza dei presenti. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo. Prima della loro attuazione le modifiche allo Statuto saranno sottoposte all'approvazione dell'Ente di appartenenza.
ART. 19: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti soci aventi diritto di voto. Nella stessa sede l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore tra i soci, che provvederà a tutte le operazioni di liquidazione degli attivi e dei passivi sociali. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazione/i sportive con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità .. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.
ART. 20: DISPOSIZIONI FINALI - La società sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive dell'Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al suo Statuto ed ai suoi regolamenti, nonché agli enti di promozione sportiva ai quali intendano affiliarsi. Per quanto non compreso nel presente Statuto, che tutti i soci all'atto dell'iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si farà riferimento a quanto stabilito in materia dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'eventuale Associazione Nazionale di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
Il presente Statuto è composto da 20 (venti) articoli ed entra immediatamente in vigore.

Massa, lì 10/01/2011


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